Art. 44 — Uso dei locali della biblioteca

Il direttore puo' concedere, ai sensi della normativa vigente, l'uso dei locali della biblioteca a favore di enti, associazioni, fondazioni o privati. Il canone dovuto da enti, associazioni, fondazioni e privati per l'uso dei locali della biblioteca determinato ai sensi della normativa vigente, dovra' essere corrisposto dagli interessati prima dell'inizio dell'uso. Il pagamento del servizio e' disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione. L'elenco delle concessioni e' trasmesso annualmente all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, allegato alla relazione annuale di cui all'art. 21, secondo comma, lettera f).

Testo vigente dal 5 ottobre 1995

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417~art44 · fonte del testo