[1](Art. 6, R. decreto-legge 23 ottobre,1927, n. 2105).

[2]I direttori delle Scuole di perfezionamento, dei Corsi di perfezionamento dei Seminari e degli Istituti scientifici delle Universita' e degli Istituti superiori, debbono alla fine di ogni anno accademico inviare al Ministero una dettagliata relazione sull'attivita' didattica e scientifica svolta negli Istituti ai quali sono preposti, allegando ad essa documenti ed eventuali pubblicazioni,

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art23 · fonte del testo