Art. 20 — Gestione fondi
Ferma restando la presentazione dei rendiconti semestrali a norma della legge sulla contabilita' generale dello Stato, il direttore della biblioteca e' tenuto trimestralmente a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria entro i dieci giorni successivi al trimestre cui si riferisce, la situazione contabile riferita ai vari capitoli. Il direttore della biblioteca e' tenuto, inoltre, a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, entro il mese di febbraio, il rendiconto annuale delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente, distinto per capitoli.
Testo vigente dal 5 ottobre 1995
