Art. 20 — Gestione fondi

Ferma restando la presentazione dei rendiconti semestrali a norma della legge sulla contabilita' generale dello Stato, il direttore della biblioteca e' tenuto trimestralmente a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria entro i dieci giorni successivi al trimestre cui si riferisce, la situazione contabile riferita ai vari capitoli. Il direttore della biblioteca e' tenuto, inoltre, a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, entro il mese di febbraio, il rendiconto annuale delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente, distinto per capitoli.

Testo vigente dal 5 ottobre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417~art20 · fonte del testo