Art. 19 — Programmazione triennale ed annuale

Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali del programma di spesa triennale ed annuale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, nonche' ai fini dell'eventuale incremento degli stanziamenti sui capitoli di spesa per l'esercizio successivo, il direttore della biblioteca, sulla base di documentate necessita' di spesa, formula precise e concrete richieste di finanziamento da presentarsi all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria entro il termine di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo. Il direttore della biblioteca e' tenuto a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria:

  • a)entro il 2 gennaio dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce, la programmazione triennale delle spese ordinarie distinte per capitolo, accompagnata da una dettagliata relazione che evidenzi le necessita' finanziarie;
  • b)entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce, la programmazione annuale delle spese ordinarie distinte per capitolo, accompagnata da una dettagliata relazione che evidenzi le necessita' finanziarie.

Testo vigente dal 5 ottobre 1995

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417~art19 · fonte del testo