Art. 19 — Programmazione triennale ed annuale
Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali del programma di spesa triennale ed annuale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, nonche' ai fini dell'eventuale incremento degli stanziamenti sui capitoli di spesa per l'esercizio successivo, il direttore della biblioteca, sulla base di documentate necessita' di spesa, formula precise e concrete richieste di finanziamento da presentarsi all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria entro il termine di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo. Il direttore della biblioteca e' tenuto a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria:
- a)entro il 2 gennaio dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce, la programmazione triennale delle spese ordinarie distinte per capitolo, accompagnata da una dettagliata relazione che evidenzi le necessita' finanziarie;
- b)entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce, la programmazione annuale delle spese ordinarie distinte per capitolo, accompagnata da una dettagliata relazione che evidenzi le necessita' finanziarie.
Testo vigente dal 5 ottobre 1995
