Art. 4 — Commissione esaminatrice
In ogni sede d'esame e' insediata una commissione esaminatrice, nominata dal prefetto composta da:
- a)il prefetto o un suo delegato, in qualita' di presidente;
- b)due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame di cui uno scelto tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria con qualifica dirigenziale o equiparata e l'altro tra docenti di materie giuridiche ed economiche estranei all'amministrazione stessa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- c)un impiegato dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore alla settima svolge funzioni di segretario;
- d)due membri supplenti che intervengono alle sedute della commissione esaminatrice nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. Il presidente della commissione esaminatrice impartisce le direttive idonee a garantire il regolare svolgimento degli esami e, per le prove attitudinali, e' affiancato da un comitato per la vigilanza nominato dal prefetto. Si applicano ove compatibili le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Testo vigente dal 8 gennaio 2001
