Art. 5 — Commissione esaminatrice

L'espletamento delle prove e le valutazioni dei candidati partecipanti alla procedura di reclutamento sono affidate esclusivamente ad una commissione esaminatrice nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia. La commissione esaminatrice e' composta da un presidente e da due componenti scelti tra esperti nelle materie attinenti alla posizione da ricoprire e al corrispondente profilo professionale. I membri della commissione, anche per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, sono scelti fra i dipendenti dell'Agenzia e tra esperti esterni, secondo quanto disposto all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. La commissione puo' essere integrata con componenti aggregati nominati per la valutazione delle prove di lingua straniera richieste dal bando di concorso e per l'accertamento di competenze informatiche. Non possono fare parte della commissione esaminatrice il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 e coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o del personale. Salva motivata impossibilita', la commissione puo' essere costituita nel limite massimo di due terzi da componenti del medesimo sesso. La segreteria della commissione esaminatrice e' affidata, di norma, a personale scelto tra i dipendenti dell'Agenzia. Al segretario sono affidate esclusivamente attivita' certificative e verbalizzanti. Il segretario della commissione esaminatrice provvede alla custodia della documentazione relativa alla procedura di reclutamento e, al termine di ogni seduta della commissione esaminatrice, alla redazione di un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal presidente. Il segretario cura la trasmissione dei verbali originali al responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di merito, ad eccezione del verbale relativo alla definizione dei criteri e delle modalita' di valutazione che deve essere tempestivamente trasmesso in copia al predetto responsabile, al fine di consentirne l'accesso ai candidati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Testo vigente dal 19 gennaio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224~art5 · fonte del testo