Art. 9 — Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parita' di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i concorsi di cui all'articolo 19 le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione. Possono ricorrere a tale modalita' anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, in ognuna di esse e' costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso e' stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all' articolo 19, e con provvedimento adottato dalla stessa autorita' che ha bandito il concorso negli altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso e' riferito, la partecipazione di:

  • a)personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione;
  • b)docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;
  • c)professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacita', attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;
  • d)personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario;
  • e)specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;
  • f)esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non e' consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

Testo vigente dal 14 luglio 2023

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 28/2006

    Parametro
    27 gennaio 2006

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, quinto comma, 24, primo comma, e17-bis, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), come novellato dal decreto-…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 98 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 39/2005

    Parametro
    27 gennaio 2005

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 43 del decreto…

    Art. 61 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 43 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 14 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1997 al 14 luglio 2023. 460 parole tolte, 499 parole aggiunte in 8 capoversi.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi tolto: previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le commissioni esaminatrici di concorso sono aggiunto: pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra tolto: funzionari aggiunto: dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime tolto: e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6aggiunto: . Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parita' di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i concorsi di cui all'articolo 19 le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo tolto: 23 dicembre 1993 aggiunto: 30 marzo 2001, n. tolto: 546, aggiunto: 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione. Possono ricorrere a tale modalita' anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che tolto: ricoprano aggiunto: ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. tolto: Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita' all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono cosi' composte:

tolto: a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi puo' essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale; aggiunto: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, in ognuna di esse e' costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso e' stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all' articolo 19, e con provvedimento adottato dalla stessa autorita' che ha bandito il concorso negli altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso e' riferito, la partecipazione di:

tolto: b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente oaggiunto: a) personale dirigenziale o equiparato, con tolto: funzioni aggiunto: funzione di presidente, tolto: e da due aggiunto: appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione;

aggiunto: b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; tolto: le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) tolto: per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria. Le aggiunto: professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacita', attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;

aggiunto: d) personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario;

aggiunto: e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;

aggiunto: f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, tolto: qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', con l'integrazione di un numero di componentitolto: , unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. tolto: A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a 500. Il presidente ed aggiunto: Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi tolto: sopra indicati. L'utilizzazioneaggiunto: . L'utilizzo del personale in quiescenza non e' tolto: consentita aggiunto: consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni … comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga tolto: ad aggiunto: a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Possono essere … sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. Alle commissioni tolto: di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie tolto: speciali. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede aggiunto: relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487~art9 · fonte del testo