Art. 3 — Commissioni esaminatrici
La composizione delle commissioni esaminatrici prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 puo' essere integrata, in relazione al profilo professionale da ricoprire, da uno o piu' membri aggiunti scelti tra docenti universitari o della scuola d'istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle materie oggetto delle prove di esame o tra esperti di provata capacita' nelle materie stesse.
Testo vigente dal 2 marzo 1995
