Art. 3 — Domanda di ammissione all'esame
La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta semplice secondo lo schema annesso al decreto di cui all'articolo 1, e' presentata nel termine previsto nel bando alla prefettura sede di esame nel cui ambito ricade il territorio del comune ove il candidato ha la residenza anagrafica. Per la data di presentazione della domanda fa fede il timbro a calendario apposto dall'ufficio ricevente. La domanda puo' essere, altresi', spedita nel termine previsto nel bando mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per la data di presentazione delle domande fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Non si tiene conto delle domande non firmate e di quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti nei commi 1 e 2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. l27, non e' necessaria l'autenticazione della firma in calce alla domanda di ammissione all'esame.
Testo vigente dal 8 gennaio 2001
