Art. 5 — Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione all'esame sono raccolti nelle prefetture sedi di esame e dalle stesse trattati in base all'articolo 31 delle legge 8 maggio 1998, n. 146, per le finalita' di gestione dell'esame medesimo. Le prefetture possono comunicare i dati di cui al comma 1 unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'esame. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675 del 1996, nei confronti delle prefetture titolari del trattamento. Con decreto del prefetto sono nominati, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, i responsabili del trattamento i quali garantiscono anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
Testo vigente dal 8 gennaio 2001
