A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359

2

con decorrenza dal 1 dicembre 1996

Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'indennita' di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata, a decorrere dal 1 dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno."

Testo vigente dal 18 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1999

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1996 al 18 agosto 1999. 18 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… 147, e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno. tolto: L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dall'art. 9, commi 1 e 2 aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395~art8 · fonte del testo