Art. 11 — Presenza qualificata
Il supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, per il personale che, a turno, e' tenuto ad assicurare l'obbligo di cui all'art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121, cosi' come disciplinato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e' quintuplicata per ciascun turno, con effetto dal 1 luglio 1990. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e' fissato il contingente di personale della Polizia di Stato da poter impiegare nei turni di cui al comma 1. La maggiorazione di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista nell'art. 12. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395
2acon decorrenza dal 1 novembre 1995
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno".
Testo vigente dal 7 ottobre 1995
