L'indennita' di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata, a decorrere dal 1 dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.

Testo vigente dal 10 luglio 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;359~art7 · fonte del testo