L'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' soppresso. Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola Amministrazione, confluisce nel fondo di cui all'articolo 14 ed e' gestito secondo le modalita' definite dall'articolo 23, comma 5, lettera a), del presente decreto.

Testo vigente dal 3 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254~art10 · fonte del testo