A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254
2Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'indennita' di cui al presente articolo e' rideterminata, a decorrere dal primo dicemnbre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal primo febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.
Testo vigente dal 18 agosto 1999
