[1]Indennita' pensionabile A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53

1

con decorrenza dal 1 gennaio 2024

Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile di cui al presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi contenuti nella tabella di cui all' art. 28 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 medesimo.

Testo vigente dal 3 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2022 al 3 maggio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53

    Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile di cui al presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi contenuti nella tabella di cui all' art. 28 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57~art34 · fonte del testo