Art. 29 (Regolamento)
delle proposte 1. L'Amministrazione postale di un Paese membro ha il diritto di presentare sia al Congresso, sia nell'intervallo tra due Congressi, le proposte relative agli Atti dell'Unione dei quali cui il suo Paese e' parte. 2. Tuttavia le proposte relative alla Costituzione ed al Regolamento generale possono essere presentate solo al Congresso.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
