Art. 94
[1]Attuazione e durata della convenzione
[2]La presente Convenzione sara' attuata il 1 gennaio 1991 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso.
[3]In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato la presente Convenzione in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove il Congresso ha la sede.
[4]Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Testo vigente dal 15 giugno 1994
