Art. 11 (Accordo quadro)
per lo squilibrio degli scambi Le spese terminali definite nella Convenzione postale universale non si applicano agli invii EMS. Ciascuna Amministrazione stabilisce, in caso di squilibrio degli scambi, un tasso di compensazione unitaria per invio corrispondente ai costi. Le Amministrazioni stabiliscono nei loro reciproci rapporti il numero di invii in eccedenza a partire dal quale il tasso di compensazione unitaria viene riscosso.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
