Art. 54 (Accordo)

[1]Principio generale

[2]1. L'assegnazione delle quote alle Amministrazioni interessate e' effettuata in linea di massima per ogni pacco.

[3]2. Tuttavia nel caso di invio mediante pieghi diretti, l'Amministrazione di origine puo' intendersi con l'Amministrazione di destinazione per l'assegnazione globale di quote in base alla gradazione di peso.

[4]3. Sempre nel caso di invio mediante pieghi diretti, l'Amministrazione di origine puo' decidere di comune accordo con l'Amministrazione di destinazione e se dei caso con le Amministrazioni intermedie di accreditarle degli importi calcolati per pacco o per chilogrammo di peso lordo dei pieghi in base alle quote territoriali e marittime.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art54 · fonte del testo