Art. 54 (Accordo)
[1]Principio generale
[2]1. L'assegnazione delle quote alle Amministrazioni interessate e' effettuata in linea di massima per ogni pacco.
[3]2. Tuttavia nel caso di invio mediante pieghi diretti, l'Amministrazione di origine puo' intendersi con l'Amministrazione di destinazione per l'assegnazione globale di quote in base alla gradazione di peso.
[4]3. Sempre nel caso di invio mediante pieghi diretti, l'Amministrazione di origine puo' decidere di comune accordo con l'Amministrazione di destinazione e se dei caso con le Amministrazioni intermedie di accreditarle degli importi calcolati per pacco o per chilogrammo di peso lordo dei pieghi in base alle quote territoriali e marittime.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
