Art. 55 (Accordo)
[1]Colli di servizio. Colli di prigionieri di guerra e d'internati civili.
[2]I pacchi di servizio ed i pacchi di prigionieri di guerra e d'internati civili non danno luogo all'attribuzione di nessuna quota ad eccezione delle spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
