Art. 55 (Accordo)

[1]Colli di servizio. Colli di prigionieri di guerra e d'internati civili.

[2]I pacchi di servizio ed i pacchi di prigionieri di guerra e d'internati civili non danno luogo all'attribuzione di nessuna quota ad eccezione delle spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art55 · fonte del testo