Art. 53 (Accordo)
[1]Spese di trasporto aereo dei pacchi-aereo smarriti o distrutti
[2]In caso di perdita o di distruzione di pacchi aereo a seguito di un incidente di cui l'aeronave e' stato oggetto o di ogni altra causa che impegna la responsabilita' dell'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione di origine e esonerata da ogni pagamento in qualsiasi tratto del percorso della linea utilizzata, relativamente al trasporto aereo di colli-aereo smarriti o distrutti.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
