Art. 7 (Accordo Vaglia)
[1]Rispedizione
[2]1. In caso di cambiamento di residenza del beneficiario e nei limiti del servizio di vaglia tra il paese che effettua il nuovo invio al mittente ed il paese di nuova destinazione, ogni vaglia puo' essere rispedito per via postale o telegrafica a richiesta sia del mittente, sia del beneficiario. In questo caso l'articolo 39 paragrafi 1, 6 e 7 della Convenzione e applicabile per analogia.
[3]2. In caso di rispedizione, sono annullate la tassa di fermo posta e la tassa complementare di espresso (articolo 39, paragrafo 10, della Convenzione).
[4]3. Non e ammessa la rispedizione di un mandato di versamento ad un altro paese di destinazione.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
