Art. 7 (Accordo Vaglia)

[1]Rispedizione

[2]1. In caso di cambiamento di residenza del beneficiario e nei limiti del servizio di vaglia tra il paese che effettua il nuovo invio al mittente ed il paese di nuova destinazione, ogni vaglia puo' essere rispedito per via postale o telegrafica a richiesta sia del mittente, sia del beneficiario. In questo caso l'articolo 39 paragrafi 1, 6 e 7 della Convenzione e applicabile per analogia.

[3]2. In caso di rispedizione, sono annullate la tassa di fermo posta e la tassa complementare di espresso (articolo 39, paragrafo 10, della Convenzione).

[4]3. Non e ammessa la rispedizione di un mandato di versamento ad un altro paese di destinazione.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-vaglia-art7 · fonte del testo