1. Tutte le deliberazioni adottate dal comitato amministrativo sono inviate al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza di cui all'art. 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 439. 2. Le deliberazioni relative ai regolamenti, nonche' al bilancio preventivo e al conto consuntivo devono riportare l'approvazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Copia del bilancio di previsione e del conto consuntivo e' inviata, per conoscenza, al Ministero del tesoro. 3. Salvo le speciali ipotesi di approvazione previste dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, le deliberazioni del comitato amministrativo, in assenza di specifici e motivati rilievi, divengono esecutive dopo venti giorni dalla data di invio al Ministero del bilancio e della progammazione economica. 4. Le deliberazioni diventano, comunque, esecutive qualora, nonostante i rilievi, vengano motivatamente confermate con nuova deliberazione, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici. 5. La gestione finanziaria dell'ISPE e' sottoposta al controllo della Corte dei conti secondo le norme contenute negli articoli 4, 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;441~art8 · fonte del testo