1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto e' composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri due designati, rispettivamente, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del tesoro. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta. 3. Il collegio dei revisori dei conti ha i compiti e i poteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

  • a)vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti da parte degli organi di amministrazione dell'Istituto e sulla regolarita' della gestione;
  • b)accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
  • c)effettua periodiche verifiche di cassa;
  • d)esegue il riscontro finanziario della gestione e redige apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. 4. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo la cui misura e' stabilita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;441~art9 · fonte del testo