Art. 3 — Fonti di finanziamento

Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede:

  • a)con il contributo annuo dello Stato, determinato con la legge finanziaria;
  • b)con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche' di organizzazioni internazionali;
  • c)con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
  • d)con i proventi derivanti dalle attivita' di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive eventualmente derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

Testo vigente dal 30 ottobre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374~art3 · fonte del testo