Art. 3 — Fonti di finanziamento
Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede:
- a)con il contributo annuo dello Stato, determinato con la legge finanziaria;
- b)con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche' di organizzazioni internazionali;
- c)con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
- d)con i proventi derivanti dalle attivita' di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive eventualmente derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.
Testo vigente dal 30 ottobre 1998
