Art. 4 — O r g a n i
Sono organi necessari delle istituzioni:
- a)il presidente;
- b)il direttore;
- c)il consiglio di amministrazione;
- d)il consiglio accademico;
- e)il collegio del revisori;
- f)il nucleo di valutazione;
- g)il collegio dei professori;
- h)la consulta degli studenti. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.
Testo vigente dal 13 giugno 2003
