Art. 4 — O r g a n i

Sono organi necessari delle istituzioni:

  • a)il presidente;
  • b)il direttore;
  • c)il consiglio di amministrazione;
  • d)il consiglio accademico;
  • e)il collegio del revisori;
  • f)il nucleo di valutazione;
  • g)il collegio dei professori;
  • h)la consulta degli studenti. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Testo vigente dal 13 giugno 2003

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132~art4 · fonte del testo