Art. 5 — Il presidente

Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente:

  • a)ha la rappresentanza legale dell'ente;
  • b)predispone ed aggiorna il programma di ricerca dell'Istituto, prioritariamente in base alle direttive del Ministro vigilante, e ne dispone l'esecuzione;
  • c)assicura l'unita' di indirizzo delle attivita' dell'ente;
  • d)convoca e presiede il comitato amministrativo di cui all'articolo 6 e provvede nelle materie e per gli atti delegati dal comitato stesso, ovvero nei casi d'urgente necessita', salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva;
  • e)esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

Testo vigente dal 30 ottobre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374~art5 · fonte del testo