Art. 5 — Il presidente
Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente:
- a)ha la rappresentanza legale dell'ente;
- b)predispone ed aggiorna il programma di ricerca dell'Istituto, prioritariamente in base alle direttive del Ministro vigilante, e ne dispone l'esecuzione;
- c)assicura l'unita' di indirizzo delle attivita' dell'ente;
- d)convoca e presiede il comitato amministrativo di cui all'articolo 6 e provvede nelle materie e per gli atti delegati dal comitato stesso, ovvero nei casi d'urgente necessita', salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva;
- e)esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.
Testo vigente dal 30 ottobre 1998
