Art. 9 — Il consiglio scientifico
I. Il consiglio scientifico e' composto da sette membri, anche stranieri, scelti tra esperti di alta qualificazione anche operanti in pubbliche amministrazioni o in istituzioni private. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di ricerca e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Il consiglio scientifico concorda con il "Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca" di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalita' per la valutazione dell'attivita' scientifica dell'ente. 2. Il consiglio scientifico e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il presidente dell'Istituto.
Testo vigente dal 30 ottobre 1998
