Art. 7 — Il Direttore generale

Il Direttore generale e' nominato dal Ministro delle attivita' produttive su designazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il Direttore generale e' scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o di comprovata professionalita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo pieno ed e' regolato da contratto di diritto privato, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. La relativa delibera e' approvata dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale e' responsabile della gestione dell'Agenzia e partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l'unita' degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico e' collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.

Testo vigente dal 8 giugno 2006

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207~art7 · fonte del testo