Art. 10
1. Il direttore generale e' assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tra persone in possesso di qualificata competenza in materia tecnico- economica e giuridico-amministrativa in relazione ai compiti dell'Istituto. 2. Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal presidente e dal comitato amministrativo e, sulla base delle linee programmatiche e dei progetti specifici di attivita', predispone il progetto del bilancio preventivo, e predispone altresi' il conto consuntivo. 3. Il direttore generale puo' ordinare spese e assumere impegni a carico del bilancio, nell'ambito dei capitoli di spesa, delle materie e dei limiti di valore stabiliti dal comitato amministrativo. 4. Il direttore generale propone al presidente l'adozione dei provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'Istituto. 5. Il personale dell'Istituto dipende dal direttore generale.
Testo vigente dal 27 gennaio 1992
