Art. 3 — Licitazione privata
La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito. Nella lettera di invito alle gare dovra' essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui all'art. 4, in base al quale si procedera' all'aggiudicazione. La gara e' dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.
Testo vigente dal 8 settembre 1992
