Art. 39 — Procedura ristretta

Nella procedura "ristretta" (licitazione privata e appalto concorso) sono invitati a presentare la propria offerta solo i concorrenti che, avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, abbiano dimostrato la propria capacita' tecnica, economica e finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta. Il bando puo' prevedere che alcuni requisiti siano comprovati mediante autocertificazione, fermo restando l'obbligo di produrre la relativa documentazione prima dell'eventuale aggiudicazione. La selezione dei concorrenti da invitare alla gara, nell'ambito di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, e' effettuata da una commissione nominata all'uopo dal presidente, o, su sua delega, dal segretario generale. All'esito della selezione e' comunque assicurata una partecipazione che consenta un'adeguata concorrenza. Ai concorrenti selezionati e' inviata la lettera di invito a presentare, entro termini specificati, la propria offerta tecnicoeconomica. Alla lettera sono allegati il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regola il rapporto tra il Garante e l'aggiudicatario. Per lo svolgimento della procedura ristretta e' necessaria la presenza di almeno due offerte valide.

Testo vigente dal 1 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501~art39 · fonte del testo