Art. 49 — Licitazione privata
La licitazione privata ha luogo, previa apposita pubblicita' almeno nell'albo camerale, mediante l'invio alle imprese idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo base, ove stabilito. Nella lettera di invito alla gara, e', inoltre, precisato il criterio scelto fra quelli di cui all'articolo 50, in base al quale si procede all'aggiudicazione. L'individuazione delle imprese da invitare alla gara ha luogo anche avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti e periodicamente aggiornati. La gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti con la lettera d'invito. Un'apposita commissione presieduta dal segretario generale, di cui fa parte obbligatoriamente il provveditore, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente proposta di aggiudicazione. I membri della commissione sono nominati dal segretario generale tenuto conto delle loro specifiche professionalita' con riferimento alla natura della licitazione. La gara e' dichiarata valida anche con la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua. L'aggiudicazione e' disposta con provvedimento del segretario generale.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
