Art. 2 — Procedure contrattuali
Le procedure contrattuali sono: la licitazione privata, l'appalto-concorso e la trattativa privata. I contratti sono normalmente preceduti da apposite gare aventi la forma di licitazione privata. Il ricorso all'appalto-concorso e alla trattativa privata e' ammesso nei casi previsti dagli articoli 5 e 6. E', altresi', ammesso il ricorso al sistema in economia nei casi stabiliti dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
Testo vigente dal 8 settembre 1992
