Art. 23 — Contratti - Norme generali

La commissione delibera in via generale i limiti e le condizioni all'attivita' contrattuale. La scelta del privato contraente e' effettuata mediante le procedure contrattuali che possono essere aperte (asta pubblica), ristrette (licitazione privata ed appalto concorso) e negoziate (trattativa privata). Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Il criterio di aggiudicazione delle gare e' quello del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; quest'ultima tiene conto della valutazione complessiva del prezzo delle prestazioni, sulla base, in ordine decrescente di importanza, del prezzo, del termine di esecuzione, del rendimento, del carattere estetico, della qualita' e del valore tecnico. Per i lavori, le forniture e i servizi di importo pari o superiore ai limiti previsti dalle norme comunitarie, trovano applicazione le norme medesime. I contratti debbono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati piu' contratti se non per comprovate ragioni di necessita' o convenienza da porre in evidenza nella relativa deliberazione.

Testo vigente dal 22 dicembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442~art23 · fonte del testo