Art. 6 — Trattativa privata
Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso:
- a)quando a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;
- b)per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico, e l'esecuzione di lavori, che una sola impresa puo' fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche' quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale;
- c)per la locazione di immobili;
- d)quando l'urgenza degli acquisti e delle forniture di beni o servizi, dovuta a circostanze imprevedibili, o quando la particolare natura e caratteristiche dell'oggetto e delle prestazioni, ovvero quando la necessita' di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti, non consente l'indugio della pubblica gara;
- e)per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, speciali servizi tecnici a istituzioni, persone o ditte aventi alta competenza tecnica, scientifica ed organizzativa;
- f)per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e quando il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario, a tal fine rideterminato, tenendo conto degli indici di aggiornamento eventualmente applicati per la revisione dei prezzi;
- g)per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficolta' o incompatibilita' tecniche;
- h)per l'acquisizione di servizi, strumenti, apparecchiature, ivi compresi quelli del settore informatico, da scegliersi tra prodotti similari, ma con caratteristiche tecniche di costruzione, di impiego, utilizzazione o durata diversi;
- i)per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati;
- l)quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 300 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi. Nei casi indicati alle lettere a), d) e l) del comma 1, devono essere interpellate piu' imprese, persone od enti e, comunque, in numero non inferiore a tre.
Testo vigente dal 8 settembre 1992
