E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando il Garante ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto del lavoro o della fornitura corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto. L'aggiudicazione ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte, sentito il parere di una commissione appositamente costituita. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Ufficio, il Garante indice un nuovo appalto-concorso.

Testo vigente dal 8 settembre 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371~art5 · fonte del testo