L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti e lavori, nonche' all'approvvigionamento di quant'altro occorra per il funzionamento dei propri servizi. La stipulazione dei contratti e' preceduta da asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata, secondo le norme della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e del relativo regolamento.

Testo vigente dal 24 ottobre 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417~art12 · fonte del testo