Art. 12 — Contratti
L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti e lavori, nonche' all'approvvigionamento di quant'altro occorra per il funzionamento dei propri servizi. La stipulazione dei contratti e' preceduta da asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata, secondo le norme della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e del relativo regolamento.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
