In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a norma dell'ar. 191 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, puo' essere disposta la decadenza della concessione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di decadenza l'Amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione. L'Amministrazione puo' assumere in gestione diretta gli impianti medesimi, e, entro e non oltre sei mesi, accordare la gestione stessa in concessione ad altra societa', ferme restando le attribuzioni e i poteri della Commissione parlamentare. Ove sia pronunciata la decadenza, l'amministrazione resta esonerata da ogni responsabilita' nei confronti dei terzi.

Testo vigente dal 27 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367~art28 · fonte del testo