In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente convenzione, la Societa' concessionaria sara' gravata di una penale fino a un massimo del 2,50% in ragione d'anno in piu' del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti. Ove il ritardo superi un mese, la penale stessa sara' elevata fino a un massimo del 5% in ragione d'anno in piu' del tasso ufficiale di sconto. Qualora il ritardo superi l'anno, l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' concessionaria la sanzione prevista nel successivo articolo 28. Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convezione, che non comportino una sanzione piu' grave, o per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'Amministrazione, dopo la debita contestazione alla Societa' concessionaria, puo' applicare alla stessa una penalita' da un minimo di un milione di lire ad un massimo di dieci milioni di lire per ciascuna infrazione riscontrata. La suddetta penalita' non esonera la Societa' concessionaria da eventuali responsabilita' verso terzi. Il pagamento delle penalita' indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Societa' concessionaria, che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 25 della presente convenzione. Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla Societa' concessionaria, l'Amministrazione - sentito il consiglio di amministrazione - puo' non far luogo all'applicazione delle penalita' previste nel presente articolo o comunque revocarle.

Testo vigente dal 27 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367~art27 · fonte del testo