Art. 2 — Fonti legislative e regolamentari
La RAI e' tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle noerme e delle indicazioni della legge 14 aprile 1975, n. 103 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, delle sentenze della Corte costituzionale n. 202, del 15 luglio 1976, e n. 148 del 14 luglio 1981, del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, cosi' come convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi delle decisioni del Parlamento in occasione della presentazione della relazione annuale o riguardanti materie inerenti il servizio pubblico radiotelevisivo e, in quanto compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, nonche' degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia.
Testo vigente dal 27 agosto 1988
