Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalita' e condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156. Le stesse norme si applicano in caso di anticipata risoluzione del rapporto e nei casi previsti dalla legge.

Testo vigente dal 27 agosto 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367~art26 · fonte del testo