Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalita' e condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156. Le stesse norme si applicano in caso di anticipata risoluzione del rapporto e nei casi previsti dalla legge.
Testo vigente dal 27 agosto 1988
