A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la Societa' concessionaria e' tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 600 milioni in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalita' o per altre ragioni, esso deve essere reintegrato dalla Societa' concessionaria entro un mese dalla data di notificazione del prelievo. In caso di ritardo della reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previste nell'art. 27 della presente convenzione per il ritardato pagamento del canone di concessione. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla societa' concessionaria la sanzione prevista nel successivo art. 28. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della Societa' concessionaria. L'Amministrazione ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Societa' concessionaria sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Societa' concessionaria e' tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Testo vigente dal 27 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367~art25 · fonte del testo