Tutte le controversie, che sorgano nel corso della presente concessione o per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo, sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da cinque membri, designati uno dall'Amministrazione, uno dal Ministero del tesoro, due dalla Societa' concessionaria ed uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

Testo vigente dal 27 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367~art29 · fonte del testo