La durata della presente convenzione e' stabilita in anni 25 e potra' essere rinnovata alla sua scadenza. Qualora durante il periodo della validita' della convenzione, si verificasse il caso di riscatto anticipato o di scadenza della concessione, essa si intendera' automaticamente annullata, e le eventuali partite di debito tuttora dovute dalla R.A.I. in dipendenza della presente Convenzione saranno compensate col prezzo di riscatto spettante alla R.A.I. medesima ai sensi dell'art. 19 della Convenzione approvata col regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1027.

Testo vigente dal 4 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1132~art13 · fonte del testo