Art. 24 — Canone di concessione
La RAI corrispondera' un canone annuo del 4,50%, di cui 2,50% all'Amministrazione e 2% al Ministero del tesoro, su tutti i proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da abbonamenti radiotelevisivi, pubblicita', iniziative promozionali, commercializzazione programmi; lo stesso canone annuo del 4,50 per cento la RAI corrispondera' sui proventi netti derivanti da cessioni e/o Servizi per conto terzi. La percentuale del canone di cui al precedente comma, di spettanza del Ministero del tesoro, resta destinata a finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308, ivi comprese le attivita' dei complessi sinfonico-corali della RAI, alle quali e' riservata una quota non inferiore al 20% dello stanziamento complessivo. Il versamento del canone dovra' essere effettuato non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.
Testo vigente dal 27 agosto 1988
