Art. 23 — Prestazioni aggiuntive
Le prestazioni aggiuntive, di cui all'articolo 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n.103, e le relative condizioni e modalita' saranno regolate con le speciali convenzioni previste dall'art. 20 della stessa legge, da stipulare con le amministrazioni dello Stato dirattamente interessate con l'intervento dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro. Le prestazioni aggiuntive di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, saranno regolate con apposite convenzioni con le Amministrazioni dello Stato richiedenti, dandone preventiva informativa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero del tesoro. La durata delle convenzioni aggiuntive stipulate in attuazione dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n 103 e' prorogata fino all'entrata in vigore delle nuove convenzioni che dovranno in ogni caso essere stipulate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
Testo vigente dal 27 agosto 1988
