Art. 13 — Filodiffusione sonora
La RAI si impegna a soddisfare le nuove richieste di utenza nelle citta' gia' servite al momento della stipulazione della presente convenzione e indicate nell'allegato C. La RAI utilizzera', per realizzare tale obiettivo, le reti telefoniche della concesionaria del servizio pubblico telefonico, provvedendo a fornire gli opportuni organi di modulazione ed amplificazione. L'Amministrazione stabilira' con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la misura del canone di abbonamento dovuto alla RAI per il servizio di filodiffusione, nonche' la ripartizione del canone stesso tra la RAI e la concessionaria del servizio pubblico telefonico, tenendo conto dei costi rispettivamente sostenuti, e provvedera' agli eventuali successivi aggiornamenti.
Testo vigente dal 27 agosto 1988
