La RAI si impegna a soddisfare le nuove richieste di utenza nelle citta' gia' servite al momento della stipulazione della presente convenzione e indicate nell'allegato C. La RAI utilizzera', per realizzare tale obiettivo, le reti telefoniche della concesionaria del servizio pubblico telefonico, provvedendo a fornire gli opportuni organi di modulazione ed amplificazione. L'Amministrazione stabilira' con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la misura del canone di abbonamento dovuto alla RAI per il servizio di filodiffusione, nonche' la ripartizione del canone stesso tra la RAI e la concessionaria del servizio pubblico telefonico, tenendo conto dei costi rispettivamente sostenuti, e provvedera' agli eventuali successivi aggiornamenti.

Testo vigente dal 27 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367~art13 · fonte del testo