(Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione) L'amministrazione ha il diritto di effettuare:

  • a)la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti;
  • b)la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione;
  • c)le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalla precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la Societa' e' obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 24 della presente Convenzione;
  • d)le verifiche e le indagini sugli elementi contenuti nell'inventario e sull'andamento della gestione, al fine di accertare che si svolga con efficienza ed economicita', come previsto dall'art. 15, 1° comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103. I relativi risultati saranno presi in considerazione ai fini delle verifiche previste al successivo art. 22. La Societa' mettera' a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. Alle verifiche di cui alle lettere c) e d) possono partecipare anche funzionari del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 27 agosto 1988

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367~art20 · fonte del testo